PREVENZIONE INCENDI E DECORO URBANO.
Pubblicata il 03/05/2023
Dal 10/06/2023 al 10/09/2023
Il Sindaco rende noto che con ordinanza n. 9 del 29.04.2023, allo scopo di eliminare minacce di incendi e/o pericolo per la circolazione stradale, per l'igiene pubblica e altresì nella salvaguardia del decoro urbano, si ordina a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti nell'ambito urbano e in periferia, siano essi persone fisiche o giuridiche
1) di procedere entro il termine massimo del 10 giugno di ogni anno a una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, e al loro conferimento in centro di raccolta nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
2) di procedere a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 settembre prossimo venturo;
3) di provvedere entro gli stessi termini a una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescono sulle pubbliche vie, piazze e giardini;
L’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dall'ordinanza n.9 del 29.04.2023, fatta salva l’azione penale, ai sensi dell’art. 650 del codice penale, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come disposto dal comma 1 bis dell’art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n.° 50.
1) di procedere entro il termine massimo del 10 giugno di ogni anno a una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, e al loro conferimento in centro di raccolta nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
2) di procedere a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 settembre prossimo venturo;
3) di provvedere entro gli stessi termini a una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescono sulle pubbliche vie, piazze e giardini;
L’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dall'ordinanza n.9 del 29.04.2023, fatta salva l’azione penale, ai sensi dell’art. 650 del codice penale, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come disposto dal comma 1 bis dell’art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n.° 50.
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