Voto domiciliare per gli elettori affetti da gravi infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi (all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), cioè siano “intrasportabili, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, possono chiedere di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano,con apposita domanda da far pervenire al Sindaco (Commissario Straordinario), del Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti.
Allegati
Nome | Dimensione |
---|---|
![]() |
324.99 KB |
![]() |
30 KB |

