SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.): AMPLIATI I CRITERI DI ACCESSO
Pubblicata il 27/05/2017
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 207 n. 99 il D.M. 16 marzo 2017 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) che amplia i criteri di accesso al Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), per il 2017.
Con il provvedimento sono stati modificati alcuni criteri di accesso al SIA nell'ottica di estendere la platea dei beneficiari.
Il punteggio minimo per l’accesso relativo alla “valutazione multidimensionale del bisogno”, passa da 45 a 25.
L’ammontare del contributo economico mensile viene incrementato di ulteriori € 80,00 in caso di “nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante dalla DSU”.
Il limite complessivo degli “altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre amministrazioni pubbliche a componenti il nucleo familiare”, riferito al nucleo familiare nel suo complesso, passa da € 600,00 mensili ad € 900,00 mensili “in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU”.
Il mancato possesso, da parte dei componenti del nucleo familiare, di “autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta”, ovvero il “possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti”, viene ora considerato “fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente”.
Il requisito relativo a “nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150”, che concorre a determinare il punteggio di cui alla “valutazione multidimensionale del bisogno”, viene ora considerato al netto delle persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e degli studenti.
Alla previsione originaria secondo la quale il beneficio economico è concesso, fermo restando la disponibilità di risorse, per un periodo massimo di dodici mesi, viene ora aggiunto che, alla scadenza, “il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno tre Bimestri dall’ultimo beneficio percepito” e che “in caso di revoca del beneficio, è necessario che intercorra un medesimo periodo di almeno tre Bimestri tra la revoca e l’eventuale nuova richiesta”.
SI PRECISA CHE, AI SENSI, DEL COMMA 2, DELL’ART. 6 DELLA CIRCOLARE INPS N. 86 DEL 12/05/2017 (applicativa del decreto ministeriale), L’INPS PROVVEDERA’ A RIELABORARE D’UFFICIO, CON VERIFICA DEI REQUISITI AL 30 APRILE 2017 IN BASE AI NUOVI CRITERI, TUTTE LE DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 29 APRILE 2017, CHE SIANO STATE RIGETTATE ESCLUSIVAMENTE PER EFFETTO DELL’APPLICAZIONE DI UNO DEI CRITERI MODIFICATI DAL DECRETO 2017.
IMPORTANTE
SULLA BASE DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE CHI BENEFICIA DEL S.I.A. NON POTRA’ ACCEDERE AL PROGRAMMA
“POVERTA ESTREME”
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